Ravvedimento operoso dal 2020

Ravvedimento operoso dal 2020

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” è prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

I Contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:

  • entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
  • dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta dovuta;
  • dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta;
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell’imposta dovuta;
  • oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell’imposta dovuta.
Gli interessi da applicare sono gli interessi legali (0,2% annuo dal 01/01/2016; 0,1% annuo dal 01/01/2017; 0,3% annuo dal 01/01/2018; 0,8% annuo dal 01/01/2019; 0,05% annuo dal 01/01/2020) con maturazione giorno per giorno.

La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

RAVVEDIMENTO SANZIONE

Tempistica:

  • Entro 14 giorni – Sanzione: 0,1% per ogni giorno di ritardo
  • Entro 30 giorni – Sanzione: 1/10 di 15% = 1,5%
  • Entro 90 giorni – Sanzione: 1/9 di 15% = 1,67%
  • Entro il termine della dichiarazione IMU riferita all’anno di commissione della violazione- Sanzione: 1/8 di 30% = 3,75%
  • Entro il termine della dichiarazione IMU relativa all’anno successivo – Sanzione: 1/7 di 30% = 4,29%
  • Oltre tale termine – Sanzione 1/6 di 30% = 5%
Versamento in ravvedimento operoso

VERSAMENTO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO = IMPOSTA DOVUTA +
(IMPOSTA DOVUTA X % SANZIONE RIDOTTA) +
(IMPOSTA DOVUTA X TASSO D’INTERESSE LEGALE X GIORNI DI RITARDO / 365).

Si evidenzia che la somma che si va a versare con il modello F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi. Deve essere infine barrata l’apposita casellina “Ravv.”

Su questa pagina sarà inserito tra qualche giorno un link che permetterà di accedere ad una piattaforma per effettuare il calcolo on-line dell’IMU e TASI in ravvedimento operoso e la conseguente stampa del modello di pagamento (F24).

RAVVEDIMENTO – DICHIARAZIONE IMU

In caso di Dichiarazione IMU presentata tardivamente, è possibile effettuare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo previsto per l’omissione della dichiarazione, se la presentazione viene effettuata con un ritardo non superiore ai novanta giorni.

Tempistica:

  • Entro 90 giorni – Sanzione: 1/10 di Euro 50,00 = Euro 5,00
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione e copia della ricevuta del pagamento va allegata alla dichiarazione stessa.

Il codice tributo da utilizzare in questo caso sul modello F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento, è 3924.

Agg. 28/05/2020

Pagina aggiornata il 21/02/2024

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