Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).
Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la medesima riduzione del 25%.
Per la determinazione del canone concordato vige a Pieve di Soligo l’Accordo Territoriale del 30.01.2018, con la suddivisione in zone, firmato dalle Associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017.
In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l’assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l’attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.
Per fruire della riduzione è necessario presentare al Comune, entro il termine per il versamento annuale dell’imposta, apposita Comunicazione.
Pagina aggiornata il 21/02/2024