IMU ANNO 2023
A decorrere dal 01.01.2020 la “nuova” IMU istituita dall’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019, ha assorbito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) che pertanto non è più dovuta.
SCADENZE DI VERSAMENTO |
oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2023 |
MODALITA’ DI CALCOLO ON LINE | Sul sito del Comune è disponibile il programma per il Calcolo automatico dell’IMU e la stampa del modello F24. |
REGOLAMENTO E ALIQUOTE
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 03.08.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della nuova IMU in vigore dal 01.01.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.03.2023 sono state determinate le seguenti aliquote applicabili per l’anno 2023:
Tipologia immobile | Aliquota |
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi da quelli elencati di seguito | 1,04% |
Abitazioni principali escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ammesse | Esenti per legge |
Abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ammesse | 0,58% con detrazione € 200,00 |
Abitazioni e relative pertinenze ammesse concesse in comodato, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a genitori/figli/coniuge superstite in presenza di figli minori, che le utilizzano come abitazione principale, escluse categoria A/1, A/8 e A/9. Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50% |
1,04% |
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse locate con contratto a canone concordato, regolarmente registrato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 – riduzione dell’imposta del 25% | 1,04% |
Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 | 1,04% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con L. 133/94 (D/10 o con annotazione di ruralità) | 0,10% |
Terreni agricoli | Esenti per legge a Pieve di Soligo |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria D/10 | 0,99% di cui 0,76% riserva Stato |
Aree edificabili | 1,04% |
Beni Merce: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non locati | Esenti per legge |
Fabbricati occupati abusivamente: a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale | Esenti per legge |
NOVITA’ ANNO 2023
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art. 1, c. 81, D.L. n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023).
La legge di Bilancio 2023 prevede l’esonero dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente. Deve trattarsi di immobili per i quali i legittimi possessori non hanno la disponibilità e quindi non possono utilizzarli. Per ottenere il beneficio fiscale è richiesto che il proprietario o il titolare di altro diritto di godimento presenti una denuncia per violazione di domicilio, per occupazione di terreni ed edifici, o comunque una denuncia penale all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.
Il soggetto passivo, inoltre, deve comunicare al Comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione a mezzo della Dichiarazione IMU.
NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU.
Con la Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di IMU che disciplinavano la fattispecie dell’abitazione principale ai fini dell’esenzione del tributo. Le disposizioni in questione sono state censurate dalla Corte Costituzionale nella parte in cui subordinano la qualifica di abitazione principale e quindi del riconoscimento dell’esenzione IMU alla presenza di un doppio requisito, dimora abituale e residenza anagrafica, in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo IMU, anziché in capo solo a quest’ultimo. L’affermarsi di questo principio ha dirette conseguenze sul riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale per i coniugi che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all’interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora effettiva e non fittizia, quali presupposti alla base di un principio non automatico, ma che dovrà essere provato dal Contribuente e minuziosamente controllato dagli uffici tributi comunali, in quanto facilmente suscettibile di elusione.
MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, c. 743, della L. n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022).
La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5%).
MODALITA’ DI VERSAMENTO |
Il versamento dell’IMU dovuta va effettuato interamente al Comune, utilizzando i codici tributo sottoindicati:
CODICE TRIBUTO per modello F24 da indicare per la Quota spettante al COMUNE | CODICE TRIBUTO per modello F24 da indicare per la QUOTA spettante allo STATO | |
Abitazioni principali | 3912 | —————- |
Fabbr. rurali ad uso strumentale | 3913 | —————- |
Terreni agricoli | 3914 | —————- |
Aree fabbricabili | 3916 | —————- |
Altri immobili | 3918 | —————- |
Fabbricati Cat. D | 3930 | 3925 |
Fabbr. costr. e dest. alla vendita | 3939 | —————- |
Codice catastale del Comune di PIEVE DI SOLIGO | G645 |
Per gli immobili di Cat. D l’imposta pari all’aliquota base (0,76%) deve essere versata allo Stato mentre la quota eccedente (0,23%) deve essere versata al Comune.
Modalità di pagamento: il pagamento può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzabile presso tutte le banche, gli uffici postali o in via telematica.
I cittadini residenti all’estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 possono versare l’importo dovuto sul conto corrente del Comune di Pieve di Soligo – IBAN: IT23C062306192100001513282 – Codice BIC: CRPPIT2PXXX – indicando nella causale “Codice fiscale del contribuente – IMU 2023”.
Arrotondamenti: ai sensi dell’art. 1, c. 166 L. 296/2006 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo”.
Versamento minimo: quando l’importo annuo da versare risulta, per effetto dell’applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a € 12,00, non deve effettuare alcun versamento.
DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il nuovo modello di Dichiarazione IMU in vigore dal 2022 approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 29 luglio 2022. Esso sostituisce il precedente in vigore dal 2012.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU | |
DICHIARAZIONI IMU
2021
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30/06/2023 (art. 35 c. 4 D.L. 73/2022) e (art. 3 D.L. 198/2022 Milleproroghe) |
DICHIARAZIONI IMU
2022
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30/06/2023 (art. 1 c. 769 L. 160/2019) |
Pagina aggiornata il 21/02/2024