Informativa IMU 2021 sintetica

Informativa IMU 2021 sintetica

A decorrere dal 01/01/2020 la “nuova” IMU istituita dall’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha assorbito la TASI (tassa sui servizi indivisibili) che pertanto non è più dovuta.

PAGAMENTO IMU 2021
Sono rimaste invariate le scadenze per i versamenti in acconto ed a saldo dell’imposta.
PRIMA RATA (ACCONTO): 16 GIUGNO 2021
SECONDA RATA (SALDO): 16 DICEMBRE 2021
I versamenti non sono dovuti se l’imposta complessivamente dovuta per l’anno (acconto + saldo) è inferiore ad Euro 12,00.
REGOLAMENTO E ALIQUOTE
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 03/08/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della nuova IMU in vigore dal 01/01/2020 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2021 sono state determinate le seguenti aliquote applicabili per l’anno 2021.
Tipologia immobile Categoria catastale Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze ammesse + abitazioni principali equiparate per legge e per regolamento, escluse categorie A/1, A/8 e A/9. da A2 a A7 e
pertinenze
C2, C6 e C7
Esenti per legge
Abitazioni principali di lusso e relative
pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
A1, A8, A9 e
pertinenze
C2, C6 e C7
0,58%
con detrazione
€ 200,00
Abitazioni concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9.
Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%.
Da A/2 a A/7 e pertinenze
C/2, C/6 e C/7
0,94%
Immobili diversi dalle abitazioni principali:
– abitazioni a disposizione, vuote, affittate o concesse in uso o in comodato a non residenti;
– pertinenze eccedenti quelle ammesse.
da A1 a A9

C2, C6 e C7

0,94%
Immobili ad uso abitativo locati con contratto concordato ex L.431/1998 – riduzione dell’imposta del 25% 0,94%
Uffici e studi privati
Negozi e botteghe
Laboratori per arti e mestieri
A10
C1
C3 e C4
0,94%
Capannoni industriali, commerciali e a
destinazione speciale, alberghi e pensioni, istituti di credito e assicurazioni
da D1 a D8 0,94%
(di cui 0,76% allo Stato e 0,18% al Comune)
“Beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non locati Tutte 0,18%
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola D10 o con annotazione di ruralità 0,10%
Terreni agricoli Esenti
per legge
Aree edificabili 0,94%
ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI
Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della Legge 160/2019 l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

L’Imposta Municipale Propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:

  1. alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
  3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
E’ inoltre, assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
In base al comma 749 della Legge 160/2019, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RESIDENTI ALL’ESTERO (variato rispetto al 2020)
A partire dal 01/01/2021, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48, è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 50% dell’IMU per una sola unità abitativa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura piena.

ESENZIONI EMERGENZA COVID-19

Esenzioni Emergenza COVID-19 – Prima rata
(L. 178/2020, art.1, comma 599)

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (le attività devono essere svolte in forma imprenditoriale, FAQ MEF 04/12/2020);
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzioni Emergenza COVID-19 – ANNO 2021
(D.L. 104/2020, art. 78)

Per l’anno 2021 non è dovuta l’IMU relativa a:
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO
E’ confermata la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado. Per godere dell’agevolazione ai fini IMU devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il contratto deve essere stipulato tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
  • il contratto deve essere registrato;
  • il proprietario non deve possedere oltre all’abitazione data in comodato ed alla propria, altro immobile ad uso abitativo, anche in quota parte, in Italia, come ad esempio una seconda casa. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni;
  • il proprietario deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di Pieve di Soligo in cui si trova l’abitazione concessa in comodato;
  • il comodatario deve risiedere nell’abitazione oggetto del contratto.

Il proprietario dovrà inoltre presentare la Dichiarazione IMU (modello ministeriale) entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui è stato stipulato e registrato il contratto.

La riduzione della base imponibile IMU del 50% continua ad applicarsi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo in presenza di figli minori.

Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).

Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).

Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la medesima riduzione del 25%.

Per la determinazione del canone concordato vige a Pieve di Soligo l’Accordo Territoriale del 30.01.2018, con la suddivisione in zone, firmato dalle Associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017.

In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l’assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l’attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.

Per fruire della riduzione è necessario presentare al Comune, entro il termine per il versamento annuale dell’imposta, apposita Comunicazione.

TERRENI
Nel Comune di Pieve di Soligo i terreni agricoli sono esenti da IMU.

CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il comma 761 della legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:
  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Calcolo dell’imposta per i fabbricati
La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
  • 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)
  • 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista
Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista – detrazione
Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili
Il calcolo dell’imposta per le aree edificabili è il seguente:
Valore base imponibile X l’aliquota prevista
Per le aree fabbricabili, il valore della base imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune ha deliberato con D.G.C. n. 191 del 03.12.2019 i valori indicativi delle aree edificabili anno 2020 aventi valore orientativo; detti valori non si applicano in caso di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, etc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, dalla data di inizio lavori e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il valore della base imponibile va riferito alla potenzialità edificatoria complessiva del lotto nel caso di interventi ricadenti in aree edificabili in base alla pianificazione urbanistica vigente, mentre per gli interventi che ricadono in zona agricola il valore dovrà essere individuato tenendo conto del volume urbanistico previsto dal progetto.

Nel caso di interventi di costruzione in lotti interessati dalla presenza di altri fabbricati iscritti con rendita al catasto edilizio urbano, di accatastamenti parziali (con attribuzione della rendita catastale) di unità immobiliari progressivamente ultimate o nel caso di lavori edilizi che interessino solo alcune delle unità immobiliari presenti nel lotto (interventi di ampliamento, ristrutturazione parziale, etc.), il valore dell’area edificabile corrispondente va riferito unicamente alle parti non ultimate tenuto conto delle volumetrie previste dal progetto.

Le unità immobiliari iscritte in categorie catastali fittizie qualora riferite ad unità immobiliari oggetto di interventi edilizi non ultimati scontano l’imposta sull’area edificabile corrispondente al volume urbanistico dell’unità immobiliare.

I fabbricati già iscritti al catasto edilizio urbano interessati da interventi edilizi che non ne precludono l’utilizzo nel corso dei lavori, scontano l’imposta in qualità di fabbricati in base alla rendita catastale.

Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare il valore IMU delle aree edificabili, utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dal Ministero entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. Tale dichiarazione va ripresentata ogni qual volta intervengano variazioni o per l’adeguamento ai valori indicativi deliberati dalla Giunta Comunale.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica utilizzando i codici tributo sotto riportati.
I residenti all’estero possono effettuare il versamento con il modello F24 oppure versare direttamente nel conto di Tesoreria del Comune.

Codici tributo per modello F24
Codice catastale Comune di Pieve di Soligo: G645
tributo codice descrizione
IMU di competenza del Comune 3912 IMU – abitazione principale e pertinenze
3913 IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 IMU – terreni agricoli
3916 IMU – aree edificabili
3918 IMU – altri fabbricati
3930 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE
Codice tributo di nuova istituzione
competenza del Comune
3939 IMU – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
IMU di competenza dello Stato 3925 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO
Si ricorda che il versamento dell’IMU 2021 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell’imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della legge 160/2019.

La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.

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Il modello F24 in bianco è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Informativa 2021 completa in formato PDF

Pagina aggiornata il 21/02/2024

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