IMU per i soggetti non residenti nel territorio dello stato e i cittadini italiani residenti all’estero
A partire dal 01/01/2021, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020), art. 1, comma 48, è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 50% dell’IMU per una sola unità abitativa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
In dettaglio, gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia sono:
• Argentina
• Australia
• Brasile
• Canada e Québec
• Israele
• Isole del Canale e Isola di Man
• Messico
• Paesi dell’ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina)
• Principato di Monaco
• Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino
• Santa Sede
• Tunisia
• Turchia
• USA (Stati Uniti d’America)
• Uruguay
• Venezuela.
Per fruire dell’agevolazione è necessario presentare apposita Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il termine per il versamento annuale dell’imposta.
Per tutte le abitazioni non rientranti nella casistica sopra riportata possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura piena.
I cittadini residenti all’estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 possono versare l’importo dovuto sul conto corrente bancario del Comune di Pieve di Soligo – IBAN: IT76R0533661921000040564768 – Codice BIC: BPPNIT2P – indicando nella causale “Codice fiscale del contribuente – IMU 2021”.
Pagina aggiornata il 21/02/2024