Promemoria dell’obbligo lotta zanzare

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E' vigente l'ordinanza sindacale n. 58/2018

Data:

09 Agosto 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Si ricorda a tutti i cittadini e le aziende interessate che con ordinanza sindacale n. 58 del 16.08.2018, per il Comune di Pieve di Soligo, è disposto quanto di seguito riportato:

PER TUTTI I CITTADINI E TUTTE LE DITTE

  1. è vietato abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l’acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
  2. è obbligo di:
    1. provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno di acqua;
    2. svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc. o lavarli e capovolgerli;
    3. coprire eventuali contenitori d’acqua inamovibili, quali ad esempio vasche in cemento, bidoni e fusti per irrigazione degli orti, con strutture rigide, (reti di plastica o zanzariere);
    4. introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori, come ad esempio i pesci rossi, gambusia, …;
    5. provvedere a ispezionare, pulire, svuotare e trattare periodicamente (almeno ogni 2 settimane) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
    6. procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
  3. è obbligo curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna in particolare per i titolari di aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo;
  4. è obbligo curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi in particolare per i Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori e per i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno d’acqua;
  5. è obbligo quanto previsto al precedente punto 4 anche per i responsabili di cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, etc.);
  6. è obbligo procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate attività florovivaistica per coloro che gestiscono dette attività;

PER I PROPRIETARI DI DEPOSITI DI PNEUMATICI

  1. è obbligo per coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di autoveicoli o assimilabili, oltre che attenersi a quanto i nella presente ordinanza:
  1. ricoprire i pneumatici, dopo averli svuotati da eventuale acqua, con telo impermeabile o con altro idoneo sistema atto ad impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
  2. eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
  3. provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;
  1. è obbligo per coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;

Le violazioni alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e la reiterazione di infrazioni al presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

Utili informazioni per una efficace lotta alla zanzara all'interno delle propietà private si possono acquisire leggendo gli articoli "Lotta alla zanzara tigre" e "Zanzare e zecche" sul sito di PieveAmbiente.

Il testo integrale delle ordinanze è scaricabile di seguito.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2024, 13:36

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