Panevin 2025

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COSA PREVEDE L'ORDINANZA 131/2024 E STAMPATO PER LA SEGNALAZIONE NECESSARIA

Data:

21 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Si informano tutti i cittadini che, al fine di contenere le emissioni inquinanti nell’aria in merito all’accensione dei falò tradizionali della vigilia dell'Epifania, detti “Panevin” , è vigente nel Comune di Pieve di Soligo l’ordinanza n. 131 del 11.11.2024.

Tra le altre cose essa dispone:

- L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (S.C.I.A.) ENTRO IL 31 DICEMBRE,

- SONO PERMESSI ESCLUSIVAMENTE I PANEVIN TRADIZIONALI A CARATTERE COLLETTIVO ED AGGREGATIVO,

- IL DIVIETO DI SMALTIRE RESIDUI VERDI E LEGNOSI MEDIANTE L’ACCENSIONE DI FUOCHI ALL’APERTO.

Inoltre i Panevin:

- devono tenersi il 5 gennaio; altre date devono essere autorizzate dal Sindaco,
- devono avere carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
- devono avere altezza massima del cumulo di 5 metri;
- devono avere diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superficie di ingombro equivalente (20 metri quadri);
- devono utilizzare solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi;
- la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), presentata ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE precedente,  deve essere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) predisposizione di un’apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;
c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
e) dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
f) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici e simili;
g) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all’altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
h) dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da:
- strade: ml. 20;
- abitazioni: ml. 20;
- depositi di prodotti combustibili: ml. 50;
- boschi: ml. 100.

NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1-2 - SEMAFORO COLORE ARANCIONE-ROSSO - ai divieti e obblighi sopra indicati si aggiunge il divieto di accensione dei falò tradizionali (Panevin) che potrà essere posticipato a data successiva dopo il rientro in livello di Allerta 0 - Semaforo colore verde.

I fuochi non autorizzati saranno sanzionati secondo le indicazioni riportate dall’ordinanza 131/2024.

 

Scarica lo stampato per la comunicazione di accensione del Panevin allegato in calce.

Ultimo aggiornamento: 21/11/2024, 17:10

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