Misure per il miglioramento della qualità dell’aria 2025/26 – Nuove Ordinanze Sindacali

Dettagli della notizia

Le Ordinanze Sindacali n. 153 e 154 del 08.10.2025 impongono sul territorio comunale misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Data:

10 Ottobre 2025

Tempo di lettura:

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria

Descrizione

Tramite le Ordinanze Sindacali n. 153 e 154 del 08.10.2025, allegate integralmente in calce, sono proposte su tutto il territorio comunale le misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, valide fino al 30.04.2026. Tali misure per il miglioramento della qualità dell'aria, necessarie ai sensi della normativa vigente, sono di seguito sintetizzate come segue:
L'ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015, come modificata dall'ordinanza sindacale n. 131 del 11.11.2024, ad oggetto " ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA DEL TERRITORIO COMUNALE" prevede il DIVIETO PERMANENTE di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini.
L'Ordinanza sindacale n. 154/2025 ad oggetto "NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - STAGIONE INVERNALE 2025-2026" prevede i seguenti OBBLIGHI e DIVIETI:
SEMPRE VALIDI fino al 30.04.2026:
- Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07.11.2017, n. 186.
- Obbligo di non superare la temperatura media, misurata ai sensi del DPR 74/2013, di:
a) 17°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (classificati E8 dall’art. 3, c. 1, del DPR 412/1993);
b) 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici classificati come E1, E2, E4, E5, E6, E7 all’art. 3 del DPR 412/1993 (tutti gli edifici esclusi solo quelli classificati E8 ed E3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici);
- Obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso pubblico classificati come, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 dal D.P.R. 412/1993.
- Norme specifiche per la realizzazione dei falò tradizionali (Panevin) del 5 gennaio a carattere collettivo, aggregativo e divulgati al pubblico.
VALIDI fino al 30.04.2026 NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1-2 - SEMAFORO COLORE ARANCIO-ROSSO
- Divieto di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07.11.2017, n. 186.
- Obbligo di abbassamento delle temperature media di 1°C durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, pertanto non deve superare i 18°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici classificati come E1, E2, E4, E5, E6, E7 all’art. 3 del DPR 412/1993 (tutti gli edifici esclusi solo quelli classificati E8 ed E3), e l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale rimane consentito con i limiti di durata di attivazione di 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile (Zona climatica E).
- Divieto spandimento liquami zootecnici fino alla data del 15.04.2026. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
- Divieto di sparo dei fuochi d’artificio a scopo intrattenimento, anche silenziosi detti anche fuochi coreografici (giochi di luce, cascate, fontane, sbruffi, girandole ecc. senza botto);
- Divieto di realizzazione di cottura di alimenti all’aperto con combustibile solido come legna e carbonella (per esempio barbecue, caldarroste, spiedi, ecc.) da parte delle attività economiche (sono esclusi i privati cittadini);
- Divieto di realizzazione dei falò tradizionali (Panevin) che potranno essere posticipati a data successiva dopo il rientro in livello di Allerta 0 - Semaforo colore verde.
L'Ordinanza sindacale n. 153/2025 ad oggetto "MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30.04.2026" prevede:
- Obbligo di spegnimento dei motori, nei centri abitati e per soste di durata maggiore di un minuto, dei seguenti mezzi:
- autobus compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento, anche ai capolinea, indipendentemente dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico;
- autoveicoli per arresto della circolazione in corrispondenza dei semafori;
- Divieto di circolazione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30.04.2025, nel centro abitato di Pieve di Soligo come definito dall’Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli categorie M (trasporto persone) e N1 (trasporto cose con massa <3,5 t.) e N2 (trasporto cose con massa >3,5 e <12 t.) – ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”  C.d.S. – alimentati a benzina Euro0 e Euro1;
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del C.d.S.) alimentati a gasolio Euro0, Euro1 e Euro2;
- ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote (ex artt. 52 e 53 del C.d.S.) a due tempi Euro0.
Specifiche esenzioni dal divieto di cui sopra sono espressamente previste nel testo dell'ordinanza a cui si rimanda.
INFORMAZIONI SUI LIVELI DI ALLERTA
Nei periodi in cui sono in vigore le ordinanze è prevista l’adozione di due livelli di allerta da applicarsi in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, da non superare per più di 35 giorni l'anno.
I due livelli di allerta comportano l'applicazione di misure aggiuntive rispetto a quelle base (livello verde), in particolare nei settori della circolazione veicolare e degli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa.
L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da ARPAV attraverso un bollettino sulla base di nuove modalità di valutazione delle concentrazioni di polveri sottili.
➡️Il bollettino è emesso il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo), entro le ore 13.00, considerando:
  • i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente nella stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria;
  • i dati stimati attraverso un modello previsionale per il giorno in corso e i due successivi.
🟠Livello allerta 1 - ARANCIO
Si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto
🔴Livello allerta 2 - ROSSO
Si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto.
➡️Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo; per il rientro al livello verde sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurati e previsti.
ARPAV rende disponibili le mappe di previsione del PM10 aggiornate quotidianamente, di norma, entro le 9.30.

Ultimo aggiornamento: 13/11/2025, 14:47

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