Misure per il miglioramento della qualità dell’aria 2024/25 – Nuove Ordinanze Sindacali

Dettagli della notizia

Le Ordinanze Sindacali n. 131 e 132 del 11.11.2024 impongono sul territorio comunale misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Data:

12 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria

Descrizione

Tramite le Ordinanze Sindacali n. 131 e 132 del 11.11.2024, allegate integralmente in calce, sono proposte su tutto il territorio comunale le misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, valide fino al 30.04.2025. Tali misure per il miglioramento della qualità dell'aria, necessarie ai sensi della normativa vigente, sono di seguito sintetizzate come segue:
L'Ordinanza sindacale n. 131/2024 ad oggetto "NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 E MODIFICA ORDINANZA SINDACALE 85 DEL 12.10.2015" prevede i seguenti OBBLIGHI e DIVIETI:
SEMPRE VALIDI fino al 30.04.2025:
- Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07.11.2017, n. 186.
VALIDI fino al 30.04.2025 NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1-2 - SEMAFORO COLORE ARANCIO-ROSSO
- Divieto di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07.11.2017, n. 186.
- Obbligo di abbassamento delle temperature di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici previste dall’art. 3, c. 1, del D.P.R. 74/2013:
durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, pertanto non deve superare:
a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati in base al D.P.R. 412/1993,
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici,
e l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale rimane consentito con i limiti di durata di attivazione di 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile (Zona climatica E).

Richiamate le deroghe previste dall’art. 3, c. 4, del D.P.R. 74/2013, sono esclusi dal rispetto delle suddette limitazioni:

gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e altri assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti,
- gli edifici adibiti a piscine.

- Divieto spandimento liquami zootecnici fino alla data del 15.04.2025. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

SEMPRE VALIDI fino a quando gli organi competenti, Tavolo Tecnico Zonale di cui al P.R.T.R.A, A.R.P.A.V. e Azienda U.L.S.S. 2, non dichiarino cessata la situazione di rischio causata dall’attuale stato di qualità dell’aria

- divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, secondo quanto già previsto dalla ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015 ad oggetto “Ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al divieto di abbruciamento di residui vegetali per il contenimento degli inquinanti nell'aria del territorio comunale” (si ricorda che è comunque sempre vietato accendere fuochi all'aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi ai sensi dell’art. 16 “Difesa dei boschi dagli incendi” del Regolamento Regionale 07.02.2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale") secondo quanto previsto:
- dall’articolo 1,
- dai punti 3 e 4 dell’art. 2,
- dall’articolo 3,
- dai punti 1, 2 e 3 dell’art. 4,
- dall’articolo 5,
dell’ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015.

- in deroga al divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, di cui all’ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015, è consentita l’accensione dei falò tradizionali (Panevin) con le seguenti caratteristiche:
- devono tenersi il 5 gennaio; altre date devono essere autorizzate dal Sindaco,
- devono avere carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
- devono avere altezza massima del cumulo di 5 metri;
- devono avere diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superficie di ingombro equivalente (20 metri quadri);
- devono utilizzare solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi;
- sia presentata S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE precedente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) predisposizione di un’apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
e) dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
f) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici e simili;
g) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all’altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
h) dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da:
- strade: ml. 20;
- abitazioni: ml. 20;
- depositi di prodotti combustibili: ml. 50;
- boschi: ml. 100.
NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1-2 - SEMAFORO COLORE ARANCIONE-ROSSO la deroga per l'accensione dei falò tradizionali (Panevin) e sospesa e i Panevin potranno essere posticipati a data successiva dopo il rientro in livello di Allerta 0 - Semaforo colore verde.

L'Ordinanza sindacale n. 132/2024 ad oggetto "MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30.04.2025" prevede:
- Obbligo di spegnimento dei motori, nei centri abitati e per soste di durata maggiore di un minuto, dei seguenti mezzi:
- autobus compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento, anche ai capolinea, indipendentemente dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico;
- autoveicoli per arresto della circolazione in corrispondenza dei semafori;
- Divieto di circolazione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30.04.2025, nel centro abitato di Pieve di Soligo come definito dall’Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011 allegato – ad eccezione dei tratti delle strade provinciali S.P. 4 “di Pedeguarda”, S.P. 32 “dei Colli Soligo”, S.P. 34 “Sinistra Piave”, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” – C.d.S.) alimentati a benzina Euro0 e Euro1;
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del C.d.S.) alimentati a gasolio Euro0, Euro1 e Euro2;
- ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote (ex artt. 52 e 53 del C.d.S.) a due tempi Euro0.
Specifiche esenzioni dal divieto di cui sopra sono espressamente previste nel testo dell'ordinanza a cui si rimanda.
I LIVELI DI ALLERTA
Nei periodi in cui sono in vigore le ordinanze è prevista l’adozione di due livelli di allerta da applicarsi in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, da non superare per più di 35 giorni l'anno.
I due livelli di allerta comportano l'applicazione di misure aggiuntive rispetto a quelle base (livello verde), in particolare nei settori della circolazione veicolare e degli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa.
L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da ARPAV attraverso un bollettino sulla base di nuove modalità di valutazione delle concentrazioni di polveri sottili.
 ➡️  Il bollettino è emesso il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo), entro le ore 13.00, considerando:
  • i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente nella stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria;
  • i dati stimati attraverso un modello previsionale per il giorno in corso e i due successivi.
🟠 Livello allerta 1 - ARANCIO
Si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto
🔴 Livello allerta 2 - ROSSO
Si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto.
 ➡️ Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo; per il rientro al livello verde sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurati e previsti.
ARPAV rende disponibili le mappe di previsione del PM10 aggiornate quotidianamente, di norma, entro le 9.30.

Ultimo aggiornamento: 19/11/2024, 13:31

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri