Descrizione
ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - STAGIONE INVERNALE 2024-2025 E MODIFICA ORDINANZA SINDACALE 85 DEL 12.10.2015" prevede i seguenti OBBLIGHI e DIVIETI:
- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07.11.2017, n. 186.
- Obbligo di abbassamento delle temperature di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici previste dall’art. 3, c. 1, del D.P.R. 74/2013:
durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, pertanto non deve superare:
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici,
e l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale rimane consentito con i limiti di durata di attivazione di 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile (Zona climatica E).
Richiamate le deroghe previste dall’art. 3, c. 4, del D.P.R. 74/2013, sono esclusi dal rispetto delle suddette limitazioni:
gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e altri assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti,
- gli edifici adibiti a piscine.
- Divieto spandimento liquami zootecnici fino alla data del 15.04.2025. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
SEMPRE VALIDI fino a quando gli organi competenti, Tavolo Tecnico Zonale di cui al P.R.T.R.A, A.R.P.A.V. e Azienda U.L.S.S. 2, non dichiarino cessata la situazione di rischio causata dall’attuale stato di qualità dell’aria
- divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, secondo quanto già previsto dalla ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015 ad oggetto “Ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al divieto di abbruciamento di residui vegetali per il contenimento degli inquinanti nell'aria del territorio comunale” (si ricorda che è comunque sempre vietato accendere fuochi all'aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi ai sensi dell’art. 16 “Difesa dei boschi dagli incendi” del Regolamento Regionale 07.02.2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale") secondo quanto previsto:
- dall’articolo 1,
- dai punti 3 e 4 dell’art. 2,
- dall’articolo 3,
- dai punti 1, 2 e 3 dell’art. 4,
- dall’articolo 5,
dell’ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015.
- in deroga al divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, di cui all’ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015, è consentita l’accensione dei falò tradizionali (Panevin) con le seguenti caratteristiche:
- devono tenersi il 5 gennaio; altre date devono essere autorizzate dal Sindaco,
- devono avere carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
- devono avere altezza massima del cumulo di 5 metri;
- devono avere diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superficie di ingombro equivalente (20 metri quadri);
- devono utilizzare solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi;
- sia presentata S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE precedente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) predisposizione di un’apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
e) dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
f) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici e simili;
g) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all’altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
h) dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da:
- strade: ml. 20;
- abitazioni: ml. 20;
- depositi di prodotti combustibili: ml. 50;
- boschi: ml. 100.
NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1-2 - SEMAFORO COLORE ARANCIONE-ROSSO la deroga per l'accensione dei falò tradizionali (Panevin) e sospesa e i Panevin potranno essere posticipati a data successiva dopo il rientro in livello di Allerta 0 - Semaforo colore verde.
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30.04.2025" prevede:
- autobus compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento, anche ai capolinea, indipendentemente dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico;
- autoveicoli per arresto della circolazione in corrispondenza dei semafori;
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” – C.d.S.) alimentati a benzina Euro0 e Euro1;
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del C.d.S.) alimentati a gasolio Euro0, Euro1 e Euro2;
- ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote (ex artt. 52 e 53 del C.d.S.) a due tempi Euro0.
- i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente nella stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria;
- i dati stimati attraverso un modello previsionale per il giorno in corso e i due successivi.