Illuminazione esterna e inquinamento luminoso

Dettagli della notizia

normative riguardanti l'inquinamento luminoso e l'illuminazione esterna

Data:

20 Settembre 2024

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Descrizione

Inquinamento luminoso

Il termine indica lo schiarimento del cielo notturno tramite le fonti luminose artificiali, che disperdono luce negli strati atmosferici. L’inquinamento luminoso è un fenomeno che consegue la grande capacità industriale di produzione di energia elettrica e si verifica nelle regioni densamente popolate e industrializzate (tra le quali c’è anche il nostro il territorio).

L’inquinamento luminoso provoca molteplici danni e problemi alla salute dell’uomo e all’ambiente che lo circonda. Oltre a costituire un inutile spreco energetico, di risorse e di denaro, l’inquinamento luminoso ha provati effetti negativi sulla nostra salute, alterando il ciclo circadiano, il sistema biologico che regola i ritmi dell’organismo, portando a problemi di sonno, stress e addirittura disturbi psicologici.  A causa dell’aumento della luminosità del cielo circa un quinto della popolazione mondiale ha perso la possibilità di vedere ad occhio nudo la Via Lattea.

Tra i maggiori responsabili di inquinamento ci sono gli impianti di illuminazione privati, in particolare quelli a servizio di attività industriali, artigianali e commerciali, poiché costituiti da grandi proiettori, spesso mal orientati. Anche i piccoli impianti di illuminazione residenziale, specie se costituiti da apparecchi a sfera, contribuiscono con la loro numerosità all’inquinamento luminoso.

Obbligo di spegnimento alle ore 24

È quindi anche per la tutela della salute pubblica che gli apparecchi di illuminazione di edifici e monumenti devono essere spenti anche nel nostro territorio comunale entro le ore 24. Inoltre, l’illuminazione delle insegne non dotate di luce interna,quindi illuminate con faretti esterni, deve essere realizzata proiettando la luce dall’alto verso il basso, mentre quella di insegne dotate di illuminazione propria, interna, non deve superare il parametro tecnico di 4.500 lumen. In entrambi i casi, insegne dotate o meno di illuminazione interna, quando non preposte alla sicurezza e/o servizi pubblici devono essere spente entro le ore 24 (Norme Tecniche Operative del vigente Piano degli Interventi, art. 53, commi 7 e 8, in adempimento alla L.R. 17/2009).

Norme Tecniche Operative del vigente Piano degli Interventi per l’edilizia sostenibile ed il contenimento dei consumi energetici:

Sempre in adempimento alla L.R. 17/2009, anche lo strumento urbanistico pievigino prevede i seguenti ulteriori obblighi:

- È vietata l’installazione di apparecchi illuminanti che disperdono luce verso l’alto (art. 53, commi 9 e 11);

- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria (art. 53, comma 6);

- Per l’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti (art. 53, comma 4);

Inoltre, l’art. 19 “Tutela dei valori naturalistici e paesaggistici”, comma 7, lettera a), prevede:

- È vietato illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri del perimetro delle Z.T.O. A, B, C, e D, ed a 200 metri dalle case sparse e dagli ambiti di edificazione diffusa;

Le luci a LED possono essere installate senza limitazioni?

No, anche le luci a LED sono soggette al divieto di dispersione luminosa vero l’alto e non devono causare il superamento dei livelli massimi di illuminamento. Inoltre, la componente di luce blu che fa parte delle emissioni dei LED può provocare effetti ambientali particolarmente negativi sia su flora e fauna e, pertanto, si raccomanda di utilizzare sorgenti con “temperatura di colore” più bassa possibile e comunque non oltre il parametro tecnico di 3.000 K.

Se devo installare un nuovo impianto di illuminazione in esterno, a chi devo chiedere l’autorizzazione?

La L.R. 17/2009 prevede che l’autorizzazione all’installazione dei nuovi impianti di illuminazione sia rilasciata dal Comune (ufficio Edilizia Privata), al quale quindi va fatta richiesta. Inoltre, l’art. 7 della medesima legge, prevede che l’istanza per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, debba essere accompagnata da un progetto illuminotecnico relativo agli impianti, è redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, con curriculum specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi di cui all’art. 3, comma 1, lettera c).

Progetti Illuminotecnici (L.R. n. 17/2009, art. 7)

Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell’ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge.

Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei. Questi possono essere:

- gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;

- le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria;

- gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, lettera a);

- le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;

- le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, lettera a).

Maggiori informazioni al link seguente: Dettaglio Legge Regionale 17/2009 - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

A chi va segnalato un impianto d’illuminazione abbagliante / fastidioso / non a norma?

La segnalazione può essere fatta direttamente al Comune ove l’impianto è presente oppure ad A.R.P.A.V tramite il modulo predisposto sul sito al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/file-e-allegati/modulo_segnalazione_inquinamento_luminoso.pdf/@@download/file

Maggiori informazioni sono visionabili al seguente collegamento al sito di A.R.P.A.V.: https://www.arpa.veneto.it/arpav/urp/urp/cosa-fare-per/inquinamento-luminoso

 

(Redatto da Gioele Salvatore Varriale il 19.09.2024)

Ultimo aggiornamento: 20/09/2024, 13:04

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