Descrizione
Terna Rete Italia informa che nel periodo ottobre 2025 ÷ agosto 2026 verranno eseguiti lavori di manutenzione sulle linee che interessano anche il nostro territorio consistenti nel tagliare le piante e/o i rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti aerei e, dove necessario, provvederà al taglio della vegetazione posta lungo i sentieri di accesso agli impianti delle piante che, a loro esclusivo giudizio, possono causare l’interruzione del servizio elettrico. L’attività sarà svolta da impresa da loro incaricata, il cui personale è dotato di cartellino identificativo.
Terna ricorda che il suddetto taglio è indispensabile per evitare danni a persone e cose, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. n. 449 del 21.03.1988 (paragrafo 2.1.06), ed a garantire la continuità del servizio elettrico. Il legname, opportunamente sramato ed accatastato, verrà reso disponibile ai proprietari in prossimità delle aree di taglio.
Evidenziano infine che i loro elettrodotti sono da ritenersi costantemente in tensione e che l’avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 trascritto in calce), sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all’utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.
Per motivi di sicurezza, viene chiesto di sensibilizzare la popolazione a non procedere al taglio della vegetazione in prossimità degli elettrodotti; in caso di necessità TERNA RETE ITALIA si rende disponibile a definire con i proprietari le modalità operative di intervento.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti:
- Sig. Cecilian Marco, e-mail: marco.cecilian@terna.it; 0438-932533
- pec: dipartimento-nordest@pec.terna.it
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai
limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che
vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.