IMU 2013

MINI IMU

NON
è dovuto alcun versamento di conguaglio dell'IMU in quanto il Comune di Pieve di Soligo non ha deliberato aumenti di aliquote rispetto a quelle di Legge.
20/01/2014


ALIQUOTE IMU 2013 (aggiornamento del 02/12/2013)

Per l'anno 2013 sono confermate le aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.06.2013, pubblicata su questo sito il 02.12.2013.

 
Il Comune di Pieve di Soligo (provincia di Treviso) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04.06.2013 (approvazione del bilancio di previsione 2013) ha confermato per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni I.M.U. dell’anno 2012 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.06.2012), ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 (proroga aliquote anno precedente).
 

Per il saldo IMU 2013, quindi, rimangono invariate le aliquote già usate per l’acconto, ossia le aliquote e detrazione dell’anno 2012.

Esse sono:
  • 0,4% sull’abitazione principale e relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione s’intendono esclusivamente quelle classificate in C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata. 
  • Detrazione per abitazione principale di € 200,00 elevabile ad ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di ulteriori € 400,00;
  • 0,2% fabbricati rurali strumentali;
  • 0,76% per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati ed aree edificabili);
  • Esenti i terreni agricoli.
 

NOVITA': Saldo 2013
 
Il Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30.11.2013, dispone l'abolizione della seconda rata dell'IMU per: 
  • l'abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
  • le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge  n.  201 del 2011, solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Inoltre, il Decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito che: 
 
  1. per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.
  3. non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio.
N.B. Ai fini dell'applicazione dei benefici citati ai punti da 1 a 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine del 30 giugno 2014, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

INFORMATIVA IMU ANNO 2013

I.M.U. 2013 - ALIQUOTE INVARIATE

Con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 04.06.2013 sono state confermate le aliquote in vigore nel 2012 come segue:
       

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 4,0 per mille
Aliquota ordinaria per seconde case, negozi, capannoni, aree edificabili, ecc. 7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  2,0 per mille

NOVITA’  recate dal D.L. n. 102 del 31.08.2013

1. ABOLIZIONE della PRIMA RATA IMU per gli immobili già oggetto della sospensione
Non è dovuta la prima rata IMU, scaduta il 17 giugno 2013per le seguenti categorie di immobili:
a)   le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio);
b)   i terreni agricoli (a Pieve di Soligo sono esenti) ed i fabbricati rurali sia abitativi che ad uso strumentale,
oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (ATER) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate.
(art. 1, comma 1 del D.L. n. 102 del 31.08.2013)
 
2. Altre disposizioni in materia di  IMU
a) Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  Tali fabbricati saranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(art. 2, commi 1 e 2  del D.L. n. 102 del 31.08.2013)
 
b)  Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
(art. 2, comma 4  del D.L. n. 102 del 31.08.2013)

c)   Non sono richieste le condizioni di residenza e dimora abituale ai fini dell’applicazione della disciplina dell’abitazione principale al personale  in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
(art. 2, comma 4  del D.L. n. 102 del 31.08.2013)

 

Informativa IMU 2013

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Aliquote I.M.U. 2012

INFORMAZIONI

Dal 01/01/2012 l'imposta ICI è sostituita dall'Imposta Municipale Propria - IMU
.  

Pagano l'IMU tutti i possessori di fabbricati, terreni (al momento esenti) ed aree edificabili siti nel territorio comunale di Pieve di Soligo.
Per possesso si intende chi detiene il diritto di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie  nonché i concessionari su area demaniale e i locatario per i contratti di leasing (dalla data di stipula del contatto di leasing).
Il calcolo dell'imposta va eseguito sulle  rendite catastali calcolate ancora a vaniTali rendite non hanno subito variazioni.
Gli utenti possono collegarsi al sito Agenzia del Territorio per verificare la propria posizione catastale.




ALIQUOTE E DETRAZIONI 2012

Il Comune di Pieve di Soligo con delibera di C.C. n° 13 del 04/06/2012 ha confermato le aliquote e le detrazioni di base FISSATE PER LEGGE che sono le seguenti:

 

Aliquota ordinaria 0,76%
Aliquota abitazione principale 0,40%
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
Detrazione per abitazione principale € 200,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 8 figli € 50,00




VERSAMENTO 2012

L'acconto IMU sarà pari al 50% del dovuto calcolando con le aliquote di base (0,4% abitazione principale, 0,76% aliquota ordinaria e 0,2% fabbricati rurali). Il saldo invece sarà pari al restante 50% calcolato però con le aliquote deliberate dal Comune.
Sull'imposta dovuta, esclusa l'abitazione principale, le sue pertinenze e i fabbricati rurali, lo 0,38% dovrà essere versato allo Stato.
 
I versamenti dovranno essere eseguiti con il modello F24 (codice comune G645) presso qualsiasi sportello bancario o postale, senza costi aggiuntivi. Alcuni Istituti Bancari permettono di compilare il modello F24 e pagarlo direttamente dal proprio portale Internet.
I codici tributi da utilizzare per il versamento sono i seguenti:


 

Codici IMU versamento 2012 (NON VALIDI PER IL 2013)
 
descrizione CODICE COMUNE CODICE STATO  
abitazione principale e pertinenza

3912

-

 
fabbricati rurali strumentali

3913

-

 
terreni agricoli

3914

3915

aree edificabili

3916

3917

altri fabbricati

3918

3919

interessi da accertamento Comune

3923

-

sanzioni da accertamento Comune

3924

-


Per il pagamento mediante ravvedimento operoso per I.M.U. le sanzioni ed interessi si versano assieme all'imposta dovuta, come precisato dalla risoluzione n.35/E del 12/04/2012 dell'Agenzia delle Entrate.


Ufficio Tributi
Via E. Majorana, 186 - 31053 Pieve di Soligo (Treviso)
Telefono 0438/985345 - Telefax 0438/985300
E-mail: tributi@comunepievedisoligo.it - PEC: segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it

Orario apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e lunedì pomeriggio 15.00-17.30

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