Ordinanza sullo stato di pericolosità per gli incendi boschivi

Pubblicata il 14/04/2017

Sullo stato di pericolosità incendi boschivi è stata emanata l'ordinanza n. 34 del 13.04.2017 che è possibile scaricare qui di seguito in versione integrale.
L'ordinanza dispone:
  • il divieto assoluto in tutti i terreni boscati, cespugliati e coperti da vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, qualunque operazioni che possa creare pericolo o possibilità di incendio tra cui:
- usare attrezzature che possono generare scintille (mole a disco, smerigliatrici, flessibili, ecc.);
- accendere barbecue e simili;
- parcheggiare auto su terreni incolti o piazzole ove sia presente vegetazione con la marmitta a contatto con l'erba secca;
  • il divieto di fare uso di fuochi artificiali e di qualsiasi altro tipo di artificio pirotecnico, comprese le lanterne volanti;
  • il divieto di fumare nei boschi ed in presenza di vegetazione;
  • a tutti gli aventi titolo (proprietari, curatori,…) di provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi boschivi e alla cura dei terreni incolti e abbandonati prossimi alle aree antropizzate riduce notevolmente il rischio di incendi boschivi;
  • di non abbandonare i rifiuti (anche i piccoli fazzoletti di carta) nei boschi e nelle discariche abusive in quanto sono anche un pericoloso combustibile e il vetro può fungere da lente di ingrandimento;
  • che se si vede qualcuno che non rispetta queste indicazioni, è un dovere di tutti invitarlo gentilmente a rispettare queste semplici ma importanti regole.
In particolare ricorda che per le trasgressioni ai divieti richiamati dalla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00; tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie specifiche categorie professionali indicate dalla L. 353/2000, in caso di trasgressioni ai divieti richiamati dalla presente ordinanza da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione suddetta, è prevista la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
 

Allegati

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Allegato Ordinanza Sindacale n. 34 del 13-04-2017.pdf 103.68 KB

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