Contenimento della popolazione di colombi - Ordinanza

Pubblicata il 08/02/2022

Si informano tutti i cittadini che, al fine di limitare la popolazione dei colombi urbani per questioni igienico sanitarie, è stato condiviso con il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS2 e con la Direzione Agroambiente della Regione del Veneto un "Piano comunale di contenimento della popolazione di colombi".
Il Piano ha previsto anche l'emanazione dell'apposita ordinanza sindacale n. 13 del 08.02.2022 che impone a tutti i cittadini:
1) di non somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai “colombi di città”;
2) entro 180 (centottanta) giorni dall’emanazione della presente ordinanza, tutti i proprietari degli immobili in stato di abbandono e non occupati siti all’interno dei centri abitati, come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii. con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011 e richiamati nell’allegata planimetria, dovranno provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi all’interno (compresi abbaini e soffitte e tetti collabenti/diroccati), da parte dei colombi ed utilizzabili per la loro nidificazione con le seguenti prescrizioni operative:
- limitatamente agli edifici storici l’ostruzione dei fori andrà effettuata con criteri selettivi usando una maglia in rete rigida non inferiore a 6 cm ovvero barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore della barriera oppure ancora l’inserimento nella cavità di un “tondino” verticale posizionato centralmente;
- qualora siano note presenze di specie significative nelle situazioni che verrebbero ad essere precluse alla nidificazione, si dovranno adottare azioni volte alla loro tutela anche sentendo preliminarmente l’Ufficio Unico Ambiente;
- è vietato eliminare le possibilità di accesso nei siti più idonei al barbagianni, specie la cui presenza è di per sé garanzia di assenza di nidificazioni di piccione. Tale azione richiede una pianificazione preventiva mirata anche sentendo preliminarmente l’Ufficio Unico Ambiente;
Inoltre l'ordinanza obbliga:
3) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici siti all’interno dei centri abitati, come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii. con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011 e richiamati nell’allegata planimetria, a provvedere, a propria cura e spese, ad una conveniente pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi, incluse le superfici sottostanti detti luoghi di accesso/frequentazione pubblico/a, ed all’installazione di sistemi dissuasori nonché alla chiusura degli spazi di nidificazione.

Si segnala che per i trasgressori dell'ordinanza sono previste sanzioni amministrative.

Si allega di seguito il testo integrale dell'ordinanza n. 13 del 08.02.2022 e la planimetria per l'individuazione dei centri abitati, come definiti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed ii. con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011.

Allegati

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Allegato Ordinanza 13 del 08-02-2022 fto con allegato.pdf 1.02 MB
Allegato Allegato sub A) alla DGC n. 52 del 04-04-2011.pdf 697.01 KB


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