Trasporto al CARD di rifiuti assimilati agli urbani: ditta iscritta all’albo gestori
La circolare n. 437/2015 del Ministero dell’Ambiente chiarisce che le imprese che intendono trasportare nei centri di raccolta i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani prodotti dalla propria attività devono iscriversi all’albo gestori ambientali.
L’art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 non opera alcuna distinzione fra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e non prevede deroghe all’obbligo di iscrizione all’albo gestori ambientali per il trasporto di questi ultimi effettuato dalle imprese che li producono. E’ quanto prevede la circolare 29 maggio 2015, n. 437 del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare.
Ai sensi dell’art. 210, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 152/2006, l’iscrizione all’albo gestori ambientali è un requisito fondamentale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e titolo per l’esercizio di tali attività, la cui efficacia viene meno per tutto il periodo di eventuale sospensione dell’iscrizione. Quest’ultima consiste nella presentazione della relativa domanda alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell’impresa.
Fonte: Italia Oggi n. 130 del 03/06/2015 pag. 33
Autore: Cinzia De Stefanis
Si ricorda che l’Albo Gestori Ambientali è istituito presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione territorialmente competente. L’obbligo di iscrizione all’Albo riguarda numerosissime imprese che nell’ambito della propria attività producono e quindi trasportano i rifiuti prodotti. L’iscrizione avviene con procedura semplificata, utilizzando l’apposita modulistica, stampabile dal sito web della Camera di Commercio Venezia-Rovigo.
Ulteriori informazioni si trovano sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
(Mercoledì 3 Giugno 2015)
Pagina aggiornata il 15/12/2023