Divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

E’ un provvedimento finalizzato a contrastare l’incivile abitudine di gettare per terra mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, e quant’altro simile, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
Chiunque viola tale specifico divieto, introdotto con le modifiche al D.Lgs. 152/2006, è punito pertanto con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30,00 a Euro 150,00 (articolo 232-ter). Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (articolo 232-bis).Necessita premettere che l’abbandono dei rifiuti e quindi anche di tali prodotti costituenti rifiuti secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. a) , era già vietato e perseguito dal disposto degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006 con sanzione amministrativa. La modifica della normativa, oltre alla portata mediatica della stessa, non fa altro che andare a graduare a seconda della tipologia di rifiuto l’entità della sanzione prevista.
Si ricorda che le suddette violazioni possono anche concorrere al sistema sanzionatorio previsto anche dall’art. 15, commi 1, lettere f) – i) e 3, del Codice della Strada (sanzione amministrativa Euro 25,00 – pagamento entro 5 gg. Euro 17,50 – obbligo ripristino dei luoghi).
Va poi evidenziato come ai sensi dell’art. 192, comma 3, il trasgressore al divieto di abbandono dei rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
(Fonte: http://www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=4776 a cura di Domenico Giannetta – Comandante Polizia)
(Giovedì 13 Dicembre 2018)
Pagina aggiornata il 15/12/2023