Come trattare le acque meteoriche

Come trattare le acque meteoriche

Come trattare le acque meteoriche

acque meteoriche

Si possono distinguere 4 classi di acque meteoriche, in base al loro livello di inquinamento per meglio comprendere i metodi di smaltimento di queste ultime:
1- Acque meteoriche non inquinate;
2- Acque meteoriche moderatamente inquinate;
3- Acque meteoriche inquinate;
4- Acque meteoriche sistematicamente inquinate.

Questa basilare classificazione, utilizzata dalla provincia di Bolzano, evidenzia il principio che l’acqua meteorica inizialmente pura (in realtà contiene già alcuni inquinanti presenti nell’aria) si “sporca” in modo differente a seconda di dove cade.

Ecco allora da dove si originano le diverse tipologie e come si devono gestire nel rispetto del territorio.
Per informazioni più dettagliate consultare l’ARTICOLO 39 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALE (P.T.A.) VIGENTE, con aggiornamento ad agosto 2021 (pdf – 1,9 MB).

1- Le acque meteoriche non inquinate

A – Derivano dalle seguenti superfici:
– Tetti in zone residenziali;
– Piste pedonali e ciclabili;
– Impianti sportivi e di ricreazione;
– Cortili in zone residenziali.

 B – Come gestirle:
– (consigliato) Contenere il deflusso delle acque meteoriche tramite pavimentazioni permeabili e tetti verdi;
– (consigliato) Riutilizzare le acque piovane provenienti dai tetti;
– (consigliato) Infiltrazione (può essere superficiale, sotterranea o combinata tra le due);
– (potenzialmente problematico1): Immissione in acque superficiali, solo previo nulla osta idraulico;
– E’ possibile inoltre combinare i sistemi sopra citati per meglio adattarli alle emergenze.

2- Le acque meteoriche moderatamente inquinate

A – Derivano dalle seguenti superfici:
– Tetti in zone industriali;
– Superfici impermeabilizzate di cortili e aree di transito in zone miste, zone produttive e zone industriali;
– Cortili d’aziende agricole e d’aziende zootecniche.

B – Come gestirle:
– (consigliato) Contenere il deflusso di acque meteoriche: pavimentazioni permeabili, tetti verdi;
– (consigliato) Riutilizzo delle acque dei tetti;
– (consigliato) Infiltrazione superficiale, sotterranea e combinata;
– (potenzialmente problematico1) Immissione in acque superficiali, solo previo nulla osta idraulico;
– Sono ammesse soluzioni combinate.

3- Le acque meteoriche inquinate

A– Derivano dalle seguenti superfici:
– Strade;
– Parcheggi e piazzali che possano portare al dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente;
– Piazzali di estensione inferiore ai 2.000 mq. a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue.

B- Come gestirle:
– E’ vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore ai 2.000 mq., fanno eccezione opere di pubblico interesse e altre opere, sempre se giustificate o se non esistano altre soluzioni possibili. (art. 39, c. 10, N.T.A. del P.T.A.);
– Per ridurre la quantità di acqua da trattare è opportuno delimitare l’area di dilavamento delle sostanze pericolose o prendere misure per evitare lo stesso dilavamento. Per queste tipologie d’intervento è necessario espletare le pratiche edilizie previste dalla norma vigente;
– Per strade pubbliche o private e per piazzali con superficie inferiore ai 5.000 mq. per lo smaltimento delle acque si deve provvedere all’immissione in acque superficiali, nel caso il nulla osta idraulico non venga concesso o sia troppa onerosa tale soluzione, si deve provvedere con l’infiltrazione superficiale. Qualora non vengano concesse tali soluzioni dagli enti competenti neppure questa possibilità per mancanza di ricettori o non si renda applicabile si eseguirà una infiltrazione negli strati superficiali del sottosuolo, previo trattamento in continuo di sedimentazione e, in casi specifici, di disoleatura delle acque. (art. 39, c. 5, N.T.A. del P.T.A.);
– Nei parcheggi e i piazzali con superficie superiore ai 5.000 mq. le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, trattate almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere trattato con un sistema di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria. (art. 39, c. 3, N.T.A. del P.T.A.).

4- Le acque meteoriche sistematicamente inquinate

A– Derivano dalle seguenti superfici:
– Aree di rifornimento dei veicoli;
– Piazzali di lavaggio;
– Aree per la manutenzione di veicoli;
– Piazzali e zone di transito presso depuratori, discariche, impianti di cernita/riciclaggio/smaltimento rifiuti;
– Aree di carico/scarico di attività produttive dei settori industria chimica, trattamento e rivestimento metalli;
– Depositi di rottami;
– Altre aree in cui si conducono attività produttive inquinanti.

B– Come gestirle:
– Per ridurre la quantità di acqua da trattare si può delimitare l’area di dilavamento delle sostanze pericolose o può prendere misure per evitare lo stesso dilavamento. Per queste tipologie d’intervento è necessario espletare le pratiche edilizie previste dalla norma vigente;
– Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione ove vi sia la presenza di:
* depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
* lavorazioni;
* ogni altra attività o circostanza,
che comportino il dilavamento non occasionale di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente, le acque meteoriche di dilavamento devono essere trattate con idonei sistemi di purificazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’ufficio ecologia della Provincia o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. (art. 39, c. 1, N.T.A. del P.T.A.);
  Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione ove vi sia la presenza di:
* depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
* lavorazioni;
* ogni altra attività o circostanza,
che comportino il dilavamento non occasionale di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente che non si esauriscono con le acque di prima pioggia2 le acque, devono essere prima trattate in modo da rispettare i limiti elencati nelle tabelle 3 e 4 dell’articolo 113 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, e ricevere l’autorizzazione allo scarico (art. 39, c. 1, N.T.A. del P.T.A).

In via generale si ricorda infine che per tutte le acque meteoriche collettate, quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, i quali devono essere concordati tra il comune e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia (art. 39, c. 7, N.T.A. del P.T.A.).

NOTE
1 L’immissione in acque superficiali è potenzialmente problematica in quanto varia la portata del corpo recettore, aumentando il rischio di possibili allagamenti in situazioni critiche. Per tale motivo è necessario acquisire il nulla osta idraulico dell’autorità competente (Genio Civile di Treviso per il fiume Soligo ed il torrente Lierza, il Comune di Pieve di Soligo per la rete delle acque meteoriche stradale dei centri abitati del Comune, la Provincia di Treviso per i fossi di pertinenza delle Strade Provinciali e il Consorzio di Bonifica Piave per il resto del territorio) o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d’acqua, è necessaria anche l’acquisizione del nulla osta idraulico dell’autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore del canale privato.

2 La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi abbia la disponibilità della superficie scoperta ed esaminata dall’ufficio ecologia della Provincia in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. Verrà altresì determinata la quantità di pioggia di dilavamento da trattare, oltre a quella di prima pioggia, e saranno decisi a quali trattamenti dovranno essere sottoposte le acque. L’elenco delle sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente si trovano nelle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 con l’aggiunta di altre sostanze elencate al comma 1 dell’articolo 39 delle N.T.A. del P.T.A.

(Venerdì 18 Gennaio 2013 – ultimo aggiornamento lunedì 8 Novembre 2021)

Pagina aggiornata il 14/12/2023

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