Taglio di rami e siepi che invadono la sede stradale

Pubblicata il 07/07/2016

Il codice della Strada impone ai proprietari dei fondi confinanti con strade pubbliche di tagliare la vegetazione che invade la sede stradale ed il marciapiede.

In particolare, l’art. 29 del Codice della Strada prevede l’obbligo di mantenere le siepi in modo di non restringere la strada e di tagliare i rami delle piante o siepi che:
  •  si protendono oltre il confine stradale;
  •  restringono o danneggiano la carreggiata;
  •  nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono comunque la leggibilità.

Si rammenta inoltre che per garantire il passaggio dei veicoli quali camion e autobus, i rami delle piante che sovrastano la carreggiata devono rimanere ad una altezza minima di mt. 5,00.

Si invitano tutti i proprietari di fondi posti a confine della viabilità pubblica a verificare se queste disposizioni siano rispettate ed eventualmente a provvedere immediatamente al taglio della vegetazione non rispondente alle norme in vigore.
Gli adempimenti sono soggetti ad una sanzione che prevede il pagamento di una somma da € 169,00 ad € 679,00 (art. 29 cds).

L’interessato ha inoltre l’obbligo del ripristino dei luoghi.
 

Categorie VIABILITA

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